Art. 5.
(Sistema informativo nazionale di vigilanza

dei pazienti a rischio).

      1. È istituito il Sistema informativo nazionale di vigilanza dei pazienti a rischio (SINVIP) costituito da un programma centralizzato di telemedicina psichiatrica, eventualmente utilizzabile anche per i pazienti geriatrici e per i portatori di handicap, dotato di un sintonizzatore-decodificatore per ricezione di segnali, denominato

 

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«set top box», ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307, con le seguenti caratteristiche tecniche:

          a) uscita PAL (televisore);

          b) uscita rete geografica;

          c) videocamera (webcam);

          d) antenna di ricezione digital enhanced cordless telecommunication (DECT) per segnale specifico di telemetria e telemedicina.

      2. Il SINVIP è finalizzato al monitoraggio in tempo reale al fine dell'individuazione dell'identità del paziente e dei suoi parametri di interesse sanitario, tramite un segnale specifico telemetrico DECT. Il SINVIP consente, altresì, al medico specialista di individuare la scelta più appropriata di percorso sanitario per il malato, sulla base della conoscenza della sua anamnesi prossima e remota effettuata in tempo reale e, eventualmente, di richiedere l'inserimento del paziente stesso nel SINVIP qualora questi ne sia escluso.